CODICE DELCONSUMO
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni
TITOLO III
Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo
CAPO I
Della vendita dei beni di consuma
Articolo 128
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i
beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di
somministrazione nonché quelli di appalto,li opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla
fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
       1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle
autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in
quantità determinata;
3) l’energia elettrica;
b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria
attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto
nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire,
riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni
enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo
conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto
conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.
Articolo 129
Conformità al contratto
1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le
seguenti circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il
venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore
può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle
dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal
produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a
conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia
accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era
a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità
deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in
via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto
in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato
al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è
stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.
6. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato
dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle
istruzioni di installazione.
Articolo 130
Diritti del consumatore
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità
esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della
conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad
una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conforme ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza
spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o
eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se
impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell’entità del difetto di conformità;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per
il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta
e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene
e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in
particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per
i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione
del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine
congruo di cui al comma 5 1;
1 Così modificato dall’art. 15 del decreto legislativo 23-10-2007, n. 221 (G.U. n. 278 del 29-11-2007)
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al
consumatore.
8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del
bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro
rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad
attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al
comma 5 2, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve
accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente
oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del
contratto.
Articolo 131
Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di
conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore
della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di
regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili
facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un
anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Articolo 132
Termini
1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta
entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al
venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha
occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi
dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con
la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni
caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per
l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2,
purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della
scadenza del termine di cui al periodo precedente.
2 Così modificato dall’art. 15 del decreto legislativo 23/11/2007, n. 221 (G.U. n. 278 del 29-11-2007)
Articolo 133
Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di
garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la
garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per
farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e
il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto
duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli
di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il
consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.
Articolo 134
Carattere imperativo delle disposizioni
1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad
escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo.
La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all’art. 132,
comma primo (3) ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione
di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione
assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio
di uno stato membro dell’unione europea.
Articolo 135
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore
da altre norme dell’ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, fa fede il codice civile per i contratti di vendita.

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